[A] Se in sede di verifica di anomalia possa prescindersi dal nuovo CCNL sopraggiunto alle offerte e diverso da quello considerato dall’amministrazione per il calcolo del costo della manodopera. [B] Se nel giudizio di anomalia l’operatore economico debba dimostrare la sostenibilità della propria stima rispetto alle percentuali di assenteismo del personale da assorbire. [C] Se nel giudizio di anomalia debbano considerarsi gli oneri previdenziali dei lavoratori in regime di lavoro supplementare. [D] Sul principio del cd. “one-shot” temperato.
SENTENZA N. ****
[A] La verifica di anomalia eseguita dall’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall...